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Statute

Repertorio n.6391                         Raccolta n.713

STATUTO FONDAZIONE GENS ONLUS

ART. 1

DENOMINAZIONE

 E' costituita la Fondazione denominata “GENS” – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS”, ispirata dal concetto di “salute quale stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo assenza di malattia o di infermità”.

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460.

Qualunque citazione o distintivo della Fondazione rivolta al pubblico dovrà comprendere l’acronimo “Onlus”.

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede principale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 167/C.

Possono essere costituite altre sedi secondarie.

ART. 3

SCOPO

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge una attività diretta alla promozione ed attuazione della ricerca scientifica sui temi di particolare interesse sociale; tali attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero da essa affidata ad Università, Enti di ricerca ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità definite dai regolamenti governativi di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n.11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche.

In particolare la Fondazione ha lo scopo:

di promuovere la ricerca scientifica sul ruolo della interazione geni-ambiente sulla  malattie complesse più comuni, come ad esempio le malattie cardiovascolari, per comprendere se ed in che misura la suscettibilità e gli esiti di queste patologie siano determinati da geni indipendenti dall’ambiente ovvero da geni sensibili a fattori ambientali e quindi più o meno rilevanti solo in un determinato contesto ambientale.

Inoltre, la Fondazione si prefigge di raggiungere i seguenti principali obiettivi:

a)       sviluppo di un modello per le malattie complesse, quali quelle cardiovascolari, dai meccanismi molecolari agli esiti, basato sulla comprensione dell’iterazioni geni-ambiente;

b) nuova classificazione delle malattie complesse basata sulla risoluzione di modelli di iterazione gene – ambiente;

c) ricerca di approcci terapeutici e diagnostici che permettano una gestione più mirata delle malattie complesse;

d) miglioramento delle misure preventive di sanità pubblica.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, e comunque in misura non prevalente, in quanto integrative delle stesse ai sensi dell’art. 10, comma 5° del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione può collaborare e/o affidare la ricerca scientifica a Università, Enti di ricerca e Fondazioni anche estere nel rispetto dei requisiti posti dal D.Lgs. 460/97.

Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, sia in Italia che all’estero, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 4

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall’atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) dai lasciti;

d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

e) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b) delle erogazioni liberali, dei contributi pubblici e privati, delle rette ed introiti versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

d) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

La raccolta dei mezzi economici e di quelli costituenti il patrimonio della Fondazione può essere effettuata sia in Italia che all’estero.

ART. 5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

a) Il Consiglio di Amministrazione;

b) Il Presidente ed il Vice Presidente;

c) Il Segretario scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) Il Collegio dei Revisori;

e) Il Comitato tecnico-scientifico.

ART.6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri a nove membri, nominati come segue; membri di diritto, vita loro natural durante, sono i soci fondatori:

1) Tramontano Donatella, nata a Napoli il 9 dicembre 1950 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 167/C, C.F. TRM DTL 50T49 F839V;

2)  Tramontano Gaetano, nato a Napoli il 1° aprile 1956 ed ivi residente alla via Tasso n. 248, C.F. TRM GTN 56D01 F839A;

3) Kisslinger Annamaria, nata a Napoli il 22 gennaio 1956 ed ivi residente alla via Tasso n. 248, C.F. KSS NMR 56A62 F839D,

nonché, quelli trai loro discendenti, che scelgono di appartenervi. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti dai componenti di diritto e restano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina.

In caso di cessazione di uno o più Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione dei membri cessati ed i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Al consiglio di Amministrazione è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a) stabilisce gli indirizzi dell’attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull’attività, ne predisposizione e ne esegue i programmi;

b) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;

c) nomina il Presidente e il Vice Presidente;

d) delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e) amministra il patrimonio della Fondazione

f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

g) nomina il Segretario Generale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 460/97;

h) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 460/97;

i) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l’approvazione, nei modi e ai sensi di legge;

j) nomina i componenti del Collegio dei Revisori;

k) predispone eventualmente regolamenti interni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno 8 giorni prima dalla data della riunione per posta ovvero a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica o, in caso di urgenza, 2 giorni prima mezzo fax o posta elettronica.

Il Consiglio di amministrazione deve riunirsi almeno una volta l’anno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta  di voti dei presenti.

In caso di parità prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in caso di sua mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di sua assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

2.       l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

3.       l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari.

ART. 7

PRESIDENZA

Il Presidente della Fondazione, nonchè il vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice Presidente hanno legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed, inoltre, possono incassare somme e contributi da privati, enti pubblici e privati, istituti bancari rilasciandone quietanza, aprire ed estinguere conti correnti anche di corrispondenza, emettere assegni bancari e girare titoli di credito per l’incasso.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prossima riunione.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procedure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8

SEGRETARIO

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonchè la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo e li sottoscrive con il Presidente.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominati dal Consiglio di Amministrazione per il tempo stabilito all’atto della nomina.

I Revisori sono Rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità della Fondazione.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può istituire  Comitati tecnico-scientifici stabilendo il numero dei componenti scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività di interesse della fondazione.

I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all’atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata di carica.

Il comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato:

1.       formula proposte sulla attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività;

2.       esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

3. esprime se richiesto il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione;

4. è incaricato di verificare i requisiti per l'erogazione di finanziamenti per progetti di ricerca, di borse di studio, di premi, sovvenzionamenti a persone ed enti interessati a sviluppare la ricerca nei campi di operatività della fondazione.

ART. 11

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dell’art. 10, comma 6° D.Lgs. n. 460/1997.

 ART. 12

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

È fatto espresso divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13

SCIOGLIMENTO

La fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.14

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonchè  le disposizioni di cui al D.Lgs. n.460/1997.

Casapulla, 22 settembre 2005

Firmato: Donatella TRAMONTANO - Gaetano TRAMONTANO - Annamaria KISSLINGER - Carmelina CANTIELLO - Mariangela NACCA

ETTORE SARLUCA NOTAIO (SIGILLO)

 

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